Articolo 703 codice penale – Accensioni ed esplosioni pericolose
L’articolo 703 del codice penale italiano regolamenta le accensioni e le esplosioni pericolose in luoghi abitati o nelle sue adiacenze. La norma mira a garantire la sicurezza pubblica, prevenendo potenziali danni o lesioni a causa di tali attività. La dottrina sottolinea l’importanza di ottenere le necessarie licenze prima di intraprendere tali attività, data la loro natura intrinsecamente pericolosa.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 703 – Accensioni ed esplosioni pericolose
Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver acceso o causato esplosioni in luoghi abitati o nelle sue adiacenze senza la necessaria licenza. Ecco alcuni esempi di condotte che potrebbero costituire reato ai sensi dell’articolo 703 del codice penale:
- Accendere fuochi d’artificio in un luogo abitato senza licenza.
- Sparare armi da fuoco in un luogo abitato senza licenza.
- Lanciare razzi in direzione di una pubblica via senza licenza.
- Innalzare aerostati con fiamme in un luogo abitato senza licenza.
- Accendere fuochi d’artificio vicino a un luogo dove si svolge un evento pubblico senza licenza.
- Causare esplosioni in un luogo abitato durante la notte senza licenza.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 703 codice penale – Accensioni ed esplosioni pericolose
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 703 – Accensioni ed esplosioni pericolose e note procedurali
La pena prevista per questo reato è l’ammenda fino a € 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.
Testo dell’articolo 703 del codice penale
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a € 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.
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