Articolo 678 codice penale – Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti
Questo articolo del codice penale italiano si occupa dei casi in cui un individuo fabbrica, introduce, detiene, vende o trasporta materie esplodenti senza le dovute autorizzazioni o cautele. La dottrina dominante considera questa norma come un deterrente efficace contro la fabbricazione e il commercio illegale di materie potenzialmente pericolose.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 678 – Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti
Essere indagato per questo reato significa che si è sospettati di aver fabbricato, introdotto, detenuto, venduto o trasportato materie esplodenti senza le dovute autorizzazioni o cautele. Di seguito degli esempi di condotte di fatto costituenti reato ai sensi dell’articolo 678 del codice penale:
- Fabbricazione di materie esplodenti senza licenza.
- Introduzione nello Stato di materie esplodenti senza autorizzazione.
- Detenzione di materie esplodenti senza le prescritte cautele.
- Vendita di materie esplodenti senza licenza.
- Trasporto di materie esplodenti senza le dovute precauzioni.
- Uso di sostanze destinate alla composizione di materie esplodenti senza autorizzazione.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 678 codice penale – Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 678 – Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti e note procedurali
La pena prevista per questo reato è l’ arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a € 247.
Testo dell’articolo 678 del codice penale
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a € 247.
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