Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 674 codice penale – Getto pericoloso di cose

Articolo 674 codice penale – Getto pericoloso di cose

L’articolo 674 del codice penale italiano tratta delle situazioni in cui una persona getta o versa sostanze o oggetti in luoghi pubblici o privati, causando potenziali danni o molestie alle persone. La norma mira a garantire la sicurezza e il benessere delle persone in luoghi pubblici o di comune uso, prevenendo comportamenti negligenti o dannosi.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 674 – Getto pericoloso di cose
Essere indagato per questo reato significa che si è sospettati di aver gettato o versato sostanze o oggetti in modo pericoloso in luoghi pubblici o privati. Ecco alcuni esempi di condotte che potrebbero costituire reato ai sensi dell’articolo 674:

  • Gettare rifiuti da un balcone su una strada affollata.
  • Versare liquidi scivolosi sul marciapiede.
  • Lanciare oggetti da un ponte su una strada sottostante.
  • Spegnere i fanali di illuminazione pubblica.
  • Gettare sostanze chimiche in una piscina pubblica.
  • Versare olio o altre sostanze scivolose su una strada.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 674 codice penale – Getto pericoloso di cose

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 674 – Getto pericoloso di cose e note procedurali

La pena prevista per questo reato è l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a € 206.

Testo dell’articolo 674 del codice penale

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a € 206.

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