Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 661 codice penale – Abuso della credulità popolare

Articolo 661 codice penale – Abuso della credulità popolare

L’articolo 661 del codice penale italiano si occupa dei casi in cui un individuo cerca di abusare della credulità popolare attraverso imposture. La dottrina dominante considera questa norma come un deterrente efficace contro tentativi di ingannare il pubblico. I caratteri fondamentali della norma sono la tutela dell’ordine pubblico e la prevenzione di comportamenti ingannevoli.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 661 – Abuso della credulità popolare

Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver cercato di ingannare il pubblico attraverso imposture. Di seguito degli esempi di condotte di fatto costituenti reato ai sensi dell’articolo 661 del codice penale:

  • Promuovere falsi prodotti miracolosi.
  • Diffondere notizie false riguardo a eventi straordinari.
  • Simulare fenomeni paranormali in pubblico.
  • Presentarsi come un guaritore senza alcuna competenza.
  • Organizzare eventi truffaldini sfruttando la superstizione.
  • Diffondere false previsioni o profezie per ottenere un vantaggio.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 661 – Abuso della credulità popolare

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 661 – Abuso della credulità popolare e note procedurali

La pena prevista per questo reato è una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Testo dell’articolo 661 del codice penale

Chiunque, pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

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