Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 659 codice penale – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Articolo 659 codice penale – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

L’articolo 659 del Codice Penale rappresenta una delle norme fondamentali per la tutela della tranquillità pubblica e dell’ordine. Esso punisce chi, attraverso schiamazzi, rumori o abusando di strumenti sonori, disturba il riposo o le occupazioni delle persone. La norma ha una rilevanza particolare nella società contemporanea, dove il rumore e le distrazioni sono sempre più invadenti e possono compromettere la qualità della vita delle persone.

1. L’interesse tutelato dall’articolo 659 c.p.

La contravvenzione prevista dall’art. 659 è posta a tutela dell’ordine pubblico e della pubblica tranquillità. Quest’ultima è definita come la condizione psicologica collettiva che si instaura in assenza di cause d’allarme o di disordine tra i consociati1. L’articolo protegge in particolare la pubblica quiete, imponendo limitazioni alla libertà individuale di esercizio delle attività che possano arrecare disturbo ad altri2.

  1. Fonte: Wolters Kluwer, Codice Penale commentato a cura di M. Ronco e B. Romano
  2. Fonte: Diritto24, 4 giugno 2013, di Lina Avigliano, avvocato

2. Le condotte perturbatrici

L’art. 659, nel suo primo comma, descrive tassativamente le condotte perturbatrici. Si tratta di schiamazzi, rumori, abuso di strumenti sonori o segnalazioni acustiche, o ancora il suscitare o non impedire strepiti di animali. Questa descrizione tassativa esclude altre forme di disturbo che non agiscono sull’udito, come ad esempio la produzione di fumi o di calore molesto.

3. La giurisprudenza e l’articolo 659 c.p.

La giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi in diverse occasioni sull’articolo 659 c.p., fornendo chiarimenti e interpretazioni. Ad esempio, è stato stabilito che per integrare il reato non è necessario che in concreto si siano lamentate più persone, ma è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da poter recare disturbo ad una pluralità di soggetti.

Inoltre, la giurisprudenza ha evidenziato che la durata del rumore o dello schiamazzo non ha rilevanza, poiché il riposo può essere disturbato anche da un rumore breve ed improvviso, se di intensità elevata.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 659 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Essere indagato per questo reato significa che si è sospettati di aver causato disturbi attraverso rumori o altri mezzi. Ecco alcuni esempi di condotte che potrebbero costituire reato ai sensi dell’articolo 659 del codice penale:

  • Utilizzare strumenti sonori ad alto volume in orari notturni.
  • Provocare schiamazzi continui in luoghi pubblici.
  • Abusare di segnalazioni acustiche senza motivo.
  • Non impedire strepiti di animali in orari di riposo.
  • Disturbare spettacoli o ritrovi pubblici con rumori.
  • Usare strumenti sonori in modo eccessivo nonostante le lamentele dei vicini.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 659 codice penale – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 659 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e note procedurali

La pena prevista per questo reato è l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309.

Testo dell’articolo 659 del codice penale

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309. Si applica l’ammenda da € 103 a € 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.

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