Articolo 651 codice penale – Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale
L’articolo 651 del codice penale italiano tratta del rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale quando richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. La norma mira a garantire che le autorità possano identificare correttamente gli individui in situazioni in cui è necessario per ragioni di sicurezza o di giustizia.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 651 codice penale – Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale
Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver rifiutato di fornire le proprie informazioni identificative a un pubblico ufficiale. Di seguito degli esempi di condotte di fatto costituenti reato ai sensi dell’articolo 651 del codice penale:
- Rifiutare di mostrare un documento d’identità a un agente di polizia.
- Omettere di fornire il proprio nome e cognome quando richiesto da un carabiniere.
- Fornire informazioni false o fuorvianti sulla propria identità a un pubblico ufficiale.
- Rifiutarsi di rispondere alle domande di un pubblico ufficiale riguardanti la propria identità.
- Rifiutare di fornire il proprio indirizzo di residenza quando richiesto.
- Omettere di fornire altre qualità personali quando richiesto da un pubblico ufficiale.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 651 codice penale – Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 651 codice penale – Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e note procedurali
La pena prevista per questo reato è l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a € 206.
Testo dell’articolo 651 del codice penale
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a € 206.
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