Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 644 codice penale – Usura

Articolo 644 codice penale – Usura

L’articolo 644 del codice penale tratta dell’usura, un reato che si verifica quando una persona si fa dare o promettere, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. La dottrina sottolinea la gravità di tale reato, poiché sfrutta la vulnerabilità economica delle persone, in particolare in situazioni di bisogno o difficoltà finanziaria.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 644 – Usura

Essere indagato per questo reato significa, a titolo esemplificativo, che si è sospettati di aver:

  • Richiesto interessi o vantaggi usurari in cambio di una prestazione di denaro.
  • Abusato della situazione economica di una persona.
  • Agito al di fuori delle condizioni previste dall’articolo 643.
  • Procurato a qualcuno una somma di denaro o altra utilità con compenso usurario.
  • Violato le disposizioni sulla determinazione del tasso di interesse usurario.
  • Aggravato le condizioni di chi si trova in stato di bisogno o difficoltà finanziaria.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 644 codice penale – Usura

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 644 – Usura e note procedurali

La pena prevista per questo reato è la reclusione da due a dieci anni e con la multa da € 5.000 a € 30.000.
Note procedurali:

  • Arresto: facoltativo in flagranza.
  • Fermo di indiziato di delitto: consentito.
  • Misure cautelari personali: consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale.

Testo dell’articolo 644 del codice penale

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da € 5.000 a € 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà.

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