Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 637 codice penale – Ingresso abusivo nel fondo altrui

Articolo 637 codice penale – Ingresso abusivo nel fondo altrui

La norma in esame punisce chi entra abusivamente in un fondo altrui che è recintato da fosso, siepe viva o altro stabile riparo. La dottrina sottolinea l’importanza di questa disposizione nel proteggere la proprietà privata e nel prevenire potenziali intrusioni non autorizzate.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 637 – Ingresso abusivo nel fondo altrui

Essere indagato per questo reato indica che si è sospettati di aver intrapreso un’azione non autorizzata in un terreno altrui. Ecco alcuni esempi di condotte che potrebbero costituire reato ai sensi dell’articolo 637 del codice penale:

  • Entrare in un campo recintato senza permesso.
  • Attraversare un terreno privato recintato per raggiungere una destinazione.
  • Accedere a un giardino privato recintato senza l’autorizzazione del proprietario.
  • Entrare in un’area recintata per raccogliere frutta o verdura senza permesso.
  • Accedere a un terreno recintato per fare una passeggiata.
  • Entrare in un’area privata recintata per fare un picnic senza autorizzazione.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 637 codice penale – Ingresso abusivo nel fondo altrui

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 637 codice penale e note procedurali

La pena prevista per questo reato è la multa fino a € 103.
Note procedurali:

  • Arresto: non consentito.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: non consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace; Tribunale monocratico per le aggravanti.

Testo dell’articolo 637 del codice penale

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103.

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