Articolo 636 codice penale – Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo
La norma in esame punisce chi introduce o abbandona animali in terreni di proprietà altrui. La dottrina ritiene che questa disposizione miri a proteggere la proprietà privata e a prevenire potenziali danni ai terreni. La legge stabilisce diverse pene a seconda della gravità della condotta e delle conseguenze che ne derivano.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 636 – Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo
Essere indagato per questo reato indica che si è sospettati di aver introdotto o abbandonato animali in terreni non di propria proprietà. Ecco alcuni esempi di condotte che potrebbero costituire reato ai sensi dell’articolo 636 del codice penale:
- Introduzione di pecore in un terreno altrui senza permesso.
- Abbandono di cavalli in un prato di proprietà altrui.
- Far pascolare le mucche in un campo non di propria proprietà.
- Abbandono di animali in un terreno altrui causando danni alle colture.
- Introduzione di animali in un terreno altrui con l’intento di danneggiarlo.
- Far pascolare animali in un terreno altrui senza averne il diritto.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 636 codice penale – Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 636 codice penale e note procedurali
La pena prevista per questo reato varia in base alla gravità della condotta e alle conseguenze che ne derivano.
Note procedurali:
- Arresto: non consentito.
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: non consentite.
- Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace; Tribunale monocratico per le aggravanti.
- Procedibilità: a querela di parte; d’ufficio in presenza di determinate circostanze.
Testo dell’articolo 636 del codice penale
Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da € 10 a € 103. Se l’introduzione o l’abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da € 20 a € 206. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall’abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 51 a € 516.
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