Articolo 635 ter codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Il presente articolo del codice penale italiano tratta delle sanzioni per chi danneggia informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altri enti pubblici. La dottrina sottolinea l’importanza di questa norma per garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche e prevenire atti di cyberterrorismo.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 635 ter codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver compromesso l’integrità di dati, informazioni o programmi informatici di enti pubblici. Di seguito alcuni esempi di condotte che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 635 ter del codice penale:
- Alterazione intenzionale di dati di un database governativo.
- Diffusione di malware che danneggia i sistemi informatici di un ente pubblico.
- Accesso non autorizzato e alterazione di informazioni riservate di un ente di pubblica utilità.
- Distruggere backup di dati essenziali di un ente pubblico.
- Compromissione dei sistemi di sicurezza di infrastrutture critiche.
- Utilizzo di ransomware per bloccare l’accesso ai dati di un ente pubblico.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 635 ter codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 635 ter – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità e note procedurali
La pena prevista per questo reato è la reclusione da uno a quattro anni.
Note procedurali:
- Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.).
- Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
Testo dell’articolo 635 ter del codice penale
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
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