Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 635 codice penale – Danneggiamento

Articolo 635 codice penale – Danneggiamento

La norma dell’articolo 635 del codice penale italiano tratta il danneggiamento di cose mobili o immobili altrui. La dottrina sottolinea l’importanza di questa disposizione nel tutelare la proprietà privata e l’ordine pubblico, prevenendo e sanzionando comportamenti che possono causare danni materiali a terzi.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 635 – Danneggiamento

Essere indagato per questo reato significa essere sospettato di aver danneggiato cose mobili o immobili altrui. Di seguito degli esempi di condotte che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 635 del codice penale:

  • Distruggere un’opera d’arte in un museo.
  • Deteriorare un veicolo parcheggiato.
  • Disperdere il raccolto di un campo agricolo.
  • Rendere inservibile un impianto sportivo.
  • Distruggere le attrezzature di un parco giochi.
  • Danneggiare la facciata di un edificio storico.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 635 – Danneggiamento

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 635 – Danneggiamento e note procedurali

La pena prevista per questo reato è la reclusione da sei mesi a tre anni.
Note procedurali:

  • Arresto: primo comma, non consentito; secondo e terzo comma, facoltativo in flagranza.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo e terzo comma, consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.

Testo dell’articolo 635 del codice penale

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, opere destinate all’irrigazione, piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, attrezzature e impianti sportivi. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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