Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 635 bis codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Articolo 635 bis – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Il presente articolo del codice penale italiano tratta delle sanzioni per chi danneggia, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici. La dottrina ritiene che questa norma sia essenziale per proteggere l’integrità dei sistemi informatici e per prevenire atti di cybercriminalità.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 635 bis – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver compromesso l’integrità di dati, informazioni o programmi informatici. Di seguito alcuni esempi di condotte che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 635 bis del codice penale:

  • Cancellazione intenzionale di dati cruciali da un database.
  • Alterazione di programmi informatici per causare malfunzionamenti.
  • Diffusione di malware che danneggia i dati dell’utente.
  • Accesso non autorizzato e alterazione di informazioni riservate.
  • Distruggere backup di dati essenziali.
  • Utilizzo di Dosnet (attacchi denial of service) per bloccare l’accesso ai dati dell’utente.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 635 bis – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 635 bis – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e note procedurali

La pena prevista per questo reato è la reclusione da sei mesi a tre anni.
Note procedurali:

  • Arresto: primo comma, non consentito; secondo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo comma, consentite (280, 287 c.p.p.).
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Testo dell’articolo 635 bis del codice penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

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