Articolo 635 bis – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Il presente articolo del codice penale italiano tratta delle sanzioni per chi danneggia, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici. La dottrina ritiene che questa norma sia essenziale per proteggere l’integrità dei sistemi informatici e per prevenire atti di cybercriminalità.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 635 bis – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver compromesso l’integrità di dati, informazioni o programmi informatici. Di seguito alcuni esempi di condotte che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 635 bis del codice penale:
- Cancellazione intenzionale di dati cruciali da un database.
- Alterazione di programmi informatici per causare malfunzionamenti.
- Diffusione di malware che danneggia i dati dell’utente.
- Accesso non autorizzato e alterazione di informazioni riservate.
- Distruggere backup di dati essenziali.
- Utilizzo di Dosnet (attacchi denial of service) per bloccare l’accesso ai dati dell’utente.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 635 bis – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 635 bis – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e note procedurali
La pena prevista per questo reato è la reclusione da sei mesi a tre anni.
Note procedurali:
- Arresto: primo comma, non consentito; secondo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo comma, consentite (280, 287 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
Testo dell’articolo 635 bis del codice penale
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
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