Articolo 617 ter – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Questo articolo del codice penale italiano si occupa dei casi in cui una persona falsifica, altera o sopprime il contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. La dottrina dominante considera questa norma come un deterrente efficace contro abusi di potere all’interno delle strutture detentive.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 617 ter – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Essere indagato per questo reato significa che si è sospettati di aver violato la legge in materia di comunicazioni. Di seguito degli esempi di condotte che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 617 ter del codice penale:
- Falsificare un messaggio di testo per trarre in inganno il destinatario.
- Alterare il contenuto di una conversazione telefonica registrata.
- Sopprimere parti di una conversazione telefonica per manipolare il contesto.
- Utilizzare software per alterare il contenuto di messaggi e-mail.
- Falsificare le registrazioni di conversazioni per utilizzarle in procedimenti legali.
- Alterare o sopprimere comunicazioni aziendali per trarre vantaggio personale.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 617 ter – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 617 ter – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche e note procedurali
La pena prevista per questo reato è la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.
- Arresto: facoltativo in flagranza.
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: consentite.
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.
Testo dell’articolo 617 ter del codice penale
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
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