Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 607 – Indebita limitazione di libertà personale

Articolo 607 – Indebita limitazione di libertà personale

Questo articolo del codice penale italiano si occupa dei casi in cui un pubblico ufficiale, preposto o addetto a un carcere o ad un altro tipo di istituto penitenziario, commette abusi relativi alla detenzione di individui. La dottrina dominante considera questa norma come un deterrente efficace contro abusi di potere all’interno delle strutture detentive.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 607 – Indebita limitazione di libertà personale

Essere indagato per questo reato significa che si è sospettati di aver abusato della propria posizione di autorità in un istituto penitenziario. Di seguito degli esempi di condotte di fatti costituenti reato ai sensi dell’articolo 607 del codice penale:

  • Ricevere un detenuto senza un ordine giudiziario.
  • Non liberare un detenuto nonostante un ordine giudiziario.
  • Protrarre indebitamente la detenzione di un individuo.
  • Ignorare un ordine di liberazione da parte dell’autorità competente.
  • Detenere una persona oltre il termine della sua pena o misura di sicurezza.
  • Rifiutare di eseguire un ordine di liberazione per motivi personali o di convenienza.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 607 – Indebita limitazione di libertà personale

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 607 – Indebita limitazione di libertà personale e note procedurali

La pena prevista per questo reato è la reclusione fino a tre anni.

Note procedurali:

  • Arresto: non consentito.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: non consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.
  • Procedibilità: d’ufficio.

Testo dell’articolo 607 del codice penale

Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell’Autorità competente, o non obbedisce all’ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

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