Articolo 582 – Lesione personale
L’articolo 582 del Codice Penale si riferisce alle lesioni personali, ovvero all’azione di causare danno fisico o mentale a un individuo. Questa disposizione prende in considerazione situazioni in cui una persona subisce danni fisici o mentali a seguito di un’azione violenta o negligente di un altro individuo. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a proteggere l’integrità fisica e mentale delle persone.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 582 – Lesione personale
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 582 significa essere sospettati di aver causato danno fisico o mentale a un individuo. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 582 – Lesione personale:
- Una persona che colpisce un’altra con un oggetto contundente causando una frattura.
- Un individuo che spinge un altro causandole una caduta e una lussazione.
- Una persona che morde un altro causando una ferita profonda.
- Un individuo che colpisce un altro con un veicolo causando contusioni.
- Una persona che attacca un altro con un’arma bianca causando ferite.
- Un individuo che getta acido su un altro causando ustioni gravi.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 582 – Lesione personale
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore alla metà del termine iniziale.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 582 – Lesione personale e note procedurali
La pena prevista per il reato di lesione personale, come stabilito dall’articolo 582, è la reclusione da sei mesi a tre anni.
NOTE PROCEDURALI:
- Arresto: facoltativo in flagranza (381f c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: consentite le misure coercitive (280, 3915, 381f c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace (41, lett. a, D.L.vo n. 274/2000) limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, secondo comma, c.p., ovvero contro il convivente; Tribunale monocratico per le aggravanti (43, D.L.vo n. 274/2000).
- Procedibilità: Prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 150/2022: d’ufficio (50 c.p.p.); a querela di parte (336 c.p.p.) se ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell’art. 582 c.p.; dopo l’entrata in vigore del D.L.vo n. 150/2022: a querela della persona offesa (336 c.p.p.); d’ufficio (50 c.p.p.) se ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell’art. 582 c.p.
Testo dell’articolo 582 del codice penale
“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.”
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