Articolo 544 quinquies – Divieto di combattimenti tra animali
L’articolo 544 quinquies del Codice Penale si riferisce al divieto di organizzare, promuovere o dirigere combattimenti o competizioni tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica. Questa disposizione mira a proteggere gli animali da attività che possono causare loro sofferenza o danno, punendo coloro che organizzano o promuovono tali attività. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire il benessere degli animali e a prevenire comportamenti dannosi nei loro confronti.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 544 quinquies – Divieto di combattimenti tra animali
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 544 quinquies significa essere sospettati di aver organizzato, promosso o diretto combattimenti o competizioni tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 544 quinquies – Divieto di combattimenti tra animali:
- Organizzare combattimenti tra cani per divertimento.
- Promuovere competizioni tra galli in un’arena.
- Organizzare combattimenti tra animali esotici.
- Partecipare attivamente a scommesse su combattimenti tra animali.
- Organizzare eventi dove gli animali sono sottoposti a combattimenti violenti.
- Promuovere attività dove gli animali sono usati in combattimenti non autorizzati.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 544 quinquies – Divieto di combattimenti tra animali
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, dà inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 544 quinquies – Divieto di combattimenti tra animali e note procedurali
La pena prevista per chi organizza, promuove o dirige combattimenti o competizioni tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena può essere aumentata da un terzo alla metà in determinate circostanze, come quando le attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate, o se vengono utilizzate videoriproduzioni o altro materiale contenente scene dei combattimenti.
NOTE PROCEDURALI:
- Arresto: primo, terzo e quarto comma, non consentito; secondo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: primo, terzo e quarto comma, non consentite; secondo comma, consentite (280, 287 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
- Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Testo dell’articolo 544 quinquies del codice penale
“Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.”
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