Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 544 quater – Spettacoli o manifestazioni vietati

Articolo 544 quater – Spettacoli o manifestazioni vietati

L’articolo 544 quater del Codice Penale si riferisce agli spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie o strazio per gli animali. Questa disposizione mira a proteggere gli animali da attività che possono causare loro sofferenza o danno, punendo coloro che organizzano o promuovono tali attività. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire il benessere degli animali e a prevenire comportamenti dannosi nei loro confronti.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 544 quater – Spettacoli o manifestazioni vietati

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 544 quater significa essere sospettati di aver organizzato o promosso attività che causano danno o sofferenza agli animali. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 544 quater – Spettacoli o manifestazioni vietati:

  • Organizzare combattimenti tra animali per divertimento.
  • Promuovere manifestazioni dove gli animali vengono feriti o uccisi.
  • Organizzare spettacoli dove gli animali sono sottoposti a sevizie.
  • Partecipare attivamente a scommesse su attività che causano danno agli animali.
  • Organizzare eventi dove gli animali sono sottoposti a stress eccessivo.
  • Promuovere attività dove gli animali sono usati in modo inappropriato o dannoso.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 544 quater – Spettacoli o manifestazioni vietati

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, dà inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 544 quater – Spettacoli o manifestazioni vietati e note procedurali.

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 544 quater è la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è ulteriormente aggravata se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o altri, o se ne deriva la morte dell’animale.
NOTE PROCEDURALI:

  • Arresto: non consentito.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: non consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 544 quater del codice penale

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.”

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