Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 528 – Pubblicazioni e spettacoli osceni

Articolo 528 – Pubblicazioni e spettacoli osceni

L’articolo 528 del Codice Penale riguarda la produzione, distribuzione e esposizione di materiali osceni. La norma mira a proteggere la moralità e l’ordine pubblico da contenuti che possono essere considerati offensivi o inappropriati per la società. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa disposizione, poiché cerca di bilanciare la libertà di espressione con la necessità di proteggere la sensibilità del pubblico.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 528 – Pubblicazioni e spettacoli osceni

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 528 significa essere sospettati di aver prodotto, distribuito o esposto materiali osceni. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 528:

  • Produzione di materiale osceno per la vendita.
  • Distribuzione di pubblicazioni oscene in luoghi pubblici.
  • Esposizione di immagini oscene in una galleria d’arte.
  • Proiezione di film osceni in un cinema senza adeguata classificazione.
  • Commercio di materiali osceni su piattaforme online.
  • Pubblicità di materiali osceni su mezzi di comunicazione di massa.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 528 – Pubblicazioni e spettacoli osceni

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa non è conclusa entro i termini previsti, il PM deve chiedere l’archiviazione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 528 – Pubblicazioni e spettacoli osceni e note procedurali

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 528 è una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Nel caso in cui il reato sia commesso in determinate circostanze aggravanti, come la proiezione di film osceni in luoghi frequentati da minori, la pena può essere di reclusione da tre mesi a tre anni e una multa non inferiore a euro 103.
NOTE PROCEDURALI:

  • Arresto: terzo comma, non consentito.
  • Fermo di indiziato di delitto: terzo comma, non consentito.
  • Misure cautelari personali: terzo comma, non consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 528 del codice penale

“528. Pubblicazioni e spettacoli osceni. Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi: 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità. Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell’Autorità.”

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