Articolo 513 bis – Illecita concorrenza con minaccia o violenza
L’articolo 513 bis del Codice Penale si riferisce all’illecita concorrenza con minaccia o violenza. Questa disposizione mira a proteggere le imprese e gli operatori economici da comportamenti anticoncorrenziali che utilizzano la minaccia o la violenza come mezzo per ottenere un vantaggio competitivo. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire un mercato equo e libero da interferenze illecite.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 513 bis – Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 513 bis significa essere sospettati di aver adottato pratiche anticoncorrenziali attraverso l’uso di minacce o violenza. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 513 bis – Illecita concorrenza con minaccia o violenza:
- Minacciare un fornitore affinché non fornisca merci a un concorrente.
- Usare la violenza per impedire a un concorrente di accedere a un mercato o a una fiera.
- Intimidire i clienti di un concorrente affinché non acquistino i suoi prodotti o servizi.
- Danneggiare deliberatamente i prodotti di un concorrente.
- Minacciare di danneggiare la reputazione di un concorrente se non esce dal mercato.
- Usare la violenza per costringere un concorrente a vendere la sua azienda o i suoi beni a un prezzo inferiore.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 513 bis – Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 513 bis – Illecita concorrenza con minaccia o violenza e note procedurali.
La pena prevista per il reato di cui all’articolo 513 bis, è la reclusione da due a sei anni. La pena è ulteriormente aggravata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
NOTE PROCEDURALI:
- Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.).
- Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.).
- Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Testo dell’articolo 513 bis del codice penale
“513 bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza. Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza (2595-2601 c.c.) con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”
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