Articolo 1 L. 2 ottobre 1967, n. 895 – Disposizioni per il controllo delle armi
L’articolo 1 della Legge 2 ottobre 1967, n. 895, stabilisce le disposizioni per il controllo delle armi nel territorio nazionale. Questa norma mira a prevenire la fabbricazione, l’introduzione e la vendita illecita di armi da guerra o di tipo guerra, nonché di esplosivi e altri congegni micidiali. La dottrina sottolinea l’importanza di questa disposizione, riconoscendo la necessità di garantire la sicurezza pubblica e prevenire atti di violenza.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 1 L. 2 ottobre 1967, n. 895 – Disposizioni per il controllo delle armi
Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver fabbricato, introdotto o venduto illegalmente armi da guerra o esplosivi senza le necessarie licenze. Ecco alcuni esempi di condotte che potrebbero costituire reato ai sensi di questa legge:
- Fabbricare armi da guerra senza licenza.
- Introdurre nel paese munizioni da guerra senza autorizzazione.
- Porre in vendita esplosivi senza le dovute certificazioni.
- Raccogliere armi da guerra o parti di esse senza licenza.
- Cedere armi da guerra a terzi senza le necessarie autorizzazioni.
- Trasportare aggressivi chimici senza le dovute autorizzazioni.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 1 L. 2 ottobre 1967, n. 895 – Disposizioni per il controllo delle armi
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 1 L. 2 ottobre 1967, n. 895 – Disposizioni per il controllo delle armi e note procedurali
La pena prevista per questo reato è la reclusione da tre a dodici anni e una multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
Testo dell’articolo 1 L. 2 ottobre 1967, n. 895 codice penale
Chiunque senza licenza dell’autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all’impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
Contatta l’Avvocato Davide Tutino – Avvocato Penalista
Se sei indagato o accusato per il reato previsto dall’articolo 1 della Legge 2 ottobre 1967, n. 895, rubricato “Disposizioni per il controllo delle armi”, e hai bisogno di una consulenza legale su questo argomento, puoi inviare una email a davide@tutino.sicilia.it o chiamare lo studio legale al numero 0959991325 o al mobile 3923838383. In alternativa, puoi contattare l’Avvocato Davide Tutino anche mezzo Whatsapp:![]()


















































































