Cosa significa essere indagati per “Simulazione di reato”

367. Simulazione di reato

Il reato di “Simulazione di reato” è previsto dall’articolo 367 del codice penale. Questo articolo stabilisce che chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Cosa significa essere indagati per “Simulazione di reato”

Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.

Esempi di condotte che potrebbero integrare il reato di “Simulazione di reato” includono:

  • Denunciare un reato inesistente all’Autorità Giudiziaria.
  • Presentare una querela falsa per un reato che non è mai avvenuto.
  • Simulare le tracce di un reato per ingannare le autorità.
  • Usare un nome falso o rimanere anonimo per denunciare un reato inesistente.
  • Indurre in errore le autorità con false prove o testimonianze.

Note procedurali

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.
Procedibilità: d’ufficio.

È utile sapere che la fase iniziale del procedimento delle indagini preliminari, è condotta dal PM e dalla PG nei confronti di un soggetto (indagato o sottoposto alle indagini) che non è ancora imputato. Solo al termine della fase investigativa il Pubblico Ministero deciderà se chiedere al GIP l’archiviazione, oppure proseguire con la formulazione del capo di imputazione. Con la notifica del primo atto, l’Autorità Giudiziaria, ti chiederà di eleggere domicilio per le future notifiche e di nominare un difensore di fiducia.

Quanto durano le indagini per il reato di “Simulazione di reato”?

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione.

Richiesta di proroga

Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini o il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi.