Cosa significa essere indagati per “Frode processuale”

374. Frode processuale

Il reato di “Frode processuale” è previsto dall’articolo 374 del codice penale. Questo articolo stabilisce che chiunque, nel corso di un procedimento civile, amministrativo o penale, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone al fine di trarre in inganno il giudice, il perito o altre parti coinvolte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, a meno che il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge.

Cosa significa essere indagati per “Frode processuale”

Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.

Esempi di condotte che potrebbero integrare il reato di “Frode processuale” includono:

  • Manipolare prove fisiche in un procedimento giudiziario.
  • Alterare documenti o registrazioni per influenzare l’esito di un caso.
  • Indurre falsamente un testimone a testimoniare in un certo modo.
  • Creare false tracce o prove per deviare l’attenzione dalle reali circostanze di un caso.
  • Colludere con altre parti per presentare una versione distorta dei fatti al giudice o al perito.

Note procedurali

Arresto: facoltativo in flagranza.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.
Procedibilità: d’ufficio.

È utile sapere che la fase iniziale del procedimento delle indagini preliminari, è condotta dal PM e dalla PG nei confronti di un soggetto (indagato o sottoposto alle indagini) che non è ancora imputato. Solo al termine della fase investigativa il Pubblico Ministero deciderà se chiedere al GIP l’archiviazione, oppure proseguire con la formulazione del capo di imputazione. Con la notifica del primo atto, l’Autorità Giudiziaria, ti chiederà di eleggere domicilio per le future notifiche e di nominare un difensore di fiducia.

Quanto durano le indagini per il reato di “Frode processuale”?

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione.

Richiesta di proroga

Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini o il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi.