Cosa significa essere indagati per “Autocalunnia”

369. Autocalunnia

Il reato di “Autocalunnia” è previsto dall’articolo 369 del codice penale. Questo articolo stabilisce che chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Cosa significa essere indagati per “Autocalunnia”

Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.

Esempi di condotte che potrebbero integrare il reato di “Autocalunnia” includono:

  • Auto-accusarsi falsamente di un reato che non si è commesso.
  • Presentare una dichiarazione alle autorità incolpando se stessi di un reato commesso da altri.
  • Usare un nome falso o rimanere anonimo per auto-accusarsi di un reato.
  • Confessare un reato innanzi all’Autorità giudiziaria sapendo di essere innocenti.
  • Manipolare le circostanze per fare apparire colpevole se stessi di un reato che non si è commesso.

Note procedurali

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.
Procedibilità: d’ufficio.

È utile sapere che la fase iniziale del procedimento delle indagini preliminari, è condotta dal PM e dalla PG nei confronti di un soggetto (indagato o sottoposto alle indagini) che non è ancora imputato. Solo al termine della fase investigativa il Pubblico Ministero deciderà se chiedere al GIP l’archiviazione, oppure proseguire con la formulazione del capo di imputazione. Con la notifica del primo atto, l’Autorità Giudiziaria, ti chiederà di eleggere domicilio per le future notifiche e di nominare un difensore di fiducia.

Quanto durano le indagini per il reato di “Autocalunnia”?

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione.

Richiesta di proroga

Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini o il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi.