Articolo 690 Codice Penale Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico cagiona l’ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da trenta euro a trecentonove euro.