Articolo 688 Codice Penale Ubriachezza

Articolo 688

Codice Penale

Ubriachezza

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro.
La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale.
La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.