Articolo 683 Codice Penale Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere

Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere

Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell’art. 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da cinquantuno euro a duecentocinquantotto euro.