Articolo 679 Codice Penale Omessa denuncia di materie esplodenti

Articolo 679

Codice Penale

Omessa denuncia di materie esplodenti

Chiunque omette di denunciare all’Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a trecentosettantuno euro.
Soggiace all’ammenda fino a duecentoquarantasette euro chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all’Autorità.
Nel caso di trasgressione all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni o dell’ammenda da trentasette euro a seicentodiciannove euro.