Articolo 676 Codice Penale Rovina di edifici o di altre costruzioni

Articolo 676

Codice Penale

Rovina di edifici o di altre costruzioni

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell’arrestofino a sei mesi ovvero dell’ammendanon inferiore a trecentonove euro.