Articolo 664 Codice Penale Distruzione o deterioramento di affissioni

Articolo 664

Codice Penale

Distruzione o deterioramento di affissioni

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da settantasette euro a quattrocentosessantaquattro euro.
Se si tratta di scritti o di disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro.