Articolo 654 Codice Penale Grida e manifestazioni sediziose

Articolo 654

Codice Penale

Grida e manifestazioni sediziose

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3 dell’articolo 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.