Articolo 600 octies Codice Penale Impiego di minori nell’accattonaggio

Articolo 600 octies

Codice Penale

Impiego di minori nell’accattonaggio

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.