Articolo 566 Codice Penale Supposizione o soppressione di stato

Articolo 566

Codice Penale

Supposizione o soppressione di stato

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l’occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.