Articolo 499 Codice Penale Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a duemilasessantacinque euro.