Articolo 496 Codice Penale False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identita’, sullo stato o su altre qualita’ della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.