Articolo 481 Codice Penale Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.