Articolo 466 Codice Penale Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati

Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati

Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l’uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso [110] nell’alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro.