Articolo 456 Codice Penale Circostanze aggravanti

Articolo 456

Codice Penale

Circostanze aggravanti

Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.