Articolo 441 Codice Penale Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a trecentonove euro.