Articolo 420 Codice Penale Attentato a impianti di pubblica utilità

Articolo 420

Codice Penale

Attentato a impianti di pubblica utilità

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.