Articolo 419 Codice Penale Devastazione e saccheggio

Articolo 419

Codice Penale

Devastazione e saccheggio

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.