Articolo 376 Codice Penale Ritrattazione

Articolo 376

Codice Penale

Ritrattazione

Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371ter , 372 e 373, nonché dall’art. 375, primo comma, lett. b), e all’art. 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.