Articolo 356 Codice Penale Frode nelle pubbliche forniture

Articolo 356

Codice Penale

Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a milletrentradue euro.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.