Articolo 349 Codice Penale Violazione di sigilli

Articolo 349

Codice Penale

Violazione di sigilli

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell’Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da trecentonove euro a tremilanovantotto euro.