Articolo 323 bis Codice Penale Circostanze attenuanti

Articolo 323 bis

Codice Penale

Circostanze attenuanti

Se i fatti previsti dagli artt. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.