Articolo 318 Codice Penale Corruzione per l’esercizio della funzione

Articolo 318

Codice Penale

Corruzione per l’esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.