Articolo 270 quater Codice Penale Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui l’articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.