Articolo 264 Codice Penale Infedeltà in affari di Stato

Articolo 264

Codice Penale

Infedeltà in affari di Stato

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all’estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all’interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.