Articolo 249 Codice Penale Partecipazione a prestiti a favore del nemico

Articolo 249

Codice Penale

Partecipazione a prestiti a favore del nemico

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero.