Furto ENEL: Consumi presuntivi e manomissioni del contatore. Tribunale di Gela revoca decreto ingiuntivo.

La sentenza n. 671/2024 del Tribunale di Gela.

di Davide Tutino, Avvocato Penalista

La vicenda trae origine dall’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di una società di fornitura energetica per l’importo di €5.269,17. Tale somma sarebbe stata riferibile a consumi non contabilizzati rilevati tra il 2014 e il 2018, a seguito di un accertamento tecnico che avrebbe evidenziato la manomissione del contatore installato presso l’abitazione dell’opponente.

L’opponente, Z.E., opponendosi al decreto ingiuntivo, ha sollevato numerose eccezioni sia sul piano procedurale che su quello sostanziale. In particolare, è stata contestata la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito azionato, sottolineando l’assenza di criteri chiari e scientificamente verificabili per la determinazione dei consumi oggetto di contestazione.

Giudizio civile e procedimento penale

Uno dei punti centrali della controversia ha riguardato la relazione tra il giudizio civile e quello penale. L’opponente, Z.E., aveva richiesto la sospensione del procedimento civile ex art. 295 c.p.c., evidenziando la pendenza di un processo penale per sottrazione fraudolenta di energia elettrica. Il Tribunale ha però escluso la necessità della sospensione, non ravvisando un conflitto di giudicati tra le due giurisdizioni.

Gli esiti del procedimento penale, conclusosi con l’assoluzione dell’imputata, hanno avuto un peso determinante nell’accertamento della fondatezza della pretesa creditoria nel giudizio civile. La sentenza penale, infatti, aveva stabilito che le manomissioni riscontrate sul contatore, pur astrattamente idonee a modificare la registrazione dei consumi, non avevano effettivamente alterato la misurazione dell’energia erogata.

Sotto il profilo probatorio

Il Tribunale di Gela ha ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un procedimento a cognizione piena, nel quale l’onere della prova si distribuisce tra le parti: spetta all’opposto dimostrare il fondamento del credito azionato, mentre l’opponente ha il compito di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto preteso.

Nel caso in esame, la società opposta si è basata su un accertamento tecnico svolto nel 2019 e su una successiva ricostruzione presuntiva dei consumi, ma non è stata in grado di fornire una prova diretta e inequivocabile dei criteri adottati per calcolare l’importo richiesto.

Il Tribunale ha rilevato l’incompatibilità tra il dato tecnico relativo a un errore di misurazione del 2,09% e l’importo complessivo ingiunto, evidenziando come tale discrepanza non fosse stata adeguatamente giustificata.

Valore probatorio dei documenti monitori

Un altro aspetto rilevante della decisione riguarda il valore probatorio della fattura commerciale e degli estratti contabili prodotti in sede monitoria. Il giudice ha ribadito che, sebbene tali documenti possano costituire prova sufficiente per l’emissione di un decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio a cognizione piena non assumono automaticamente valore di prova certa del credito azionato.

Al contrario, essi rappresentano meri indizi, la cui efficacia probatoria deve essere integrata e corroborata da ulteriori elementi, specialmente in presenza di contestazioni puntuali e specifiche da parte dell’opponente.

Esito della sentenza

La decisione finale del Tribunale ha dunque accolto integralmente l’opposizione proposta da Z.E., disponendo la revoca del decreto ingiuntivo e condannando la società opposta al pagamento delle spese processuali.

Il giudice ha attribuito particolare rilevanza all’assenza di criteri oggettivi e scientificamente validati per la quantificazione dei consumi contestati, nonché alla mancata dimostrazione dell’effettiva correlazione tra la presunta manomissione del contatore e l’importo ingiunto.

Testo della Sentenza n. 671/2024 del Tribunale Gela

Fonte del testo della Sentenza: Banca data giuridica One LEGALE consultata in data 19/01/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI GELA

– SEZIONE CIVILE-

Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.ro 1554/2020

TRA

E.Z. (C.F. (…)), nata a G. (C.) il (…), rappresentata e difesa dall’ Avv. STIMOLO PIETRO

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

S.E.N. SPA, C.F.:(…), rappresentato e difeso dall’avv. CAMILLERI VITTORIO

CONVENUTO OPPOSTO

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 275/2020 del 31.07.2020, di Euro 5.269,17, oltre interessi legali e spese.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di opposizione regolarmente notificato Z.E. proponeva opposizione al d.i. sopra indicato, rilevava che: il credito pari a Euro 5.269,17 per i prelievi contestati irregolari, dall’ agosto 2014 al mese di giugno 2018, erano derivanti dall’accesso eseguito presso l’abitazione della signora Z. da parte di tecnici di E.D. s.p.a. ; che avrebbero rilevato la presenza di un anomalo prelievo di energia elettrica, dal quale è scaturita una comunicazione di presunta notizia di reato rubricata al n. RGNR 1869\2019; chiedeva la sospensione del procedimento civile per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., ed insisteva per la sospensione del procedimento civile in attesa della compiuta definizione del predetto procedimento penale. Contestava i prelievi fraudolenti di energia elettrica dal proprio contatore e la erronea quantificazione del quantum, come la mancata indicazione dello strumento di misurazione per la quantificazione carenza dei requisiti di cui all’art. 633 c.p.c. Rilevava che il credito azionato non è certo, liquido ed esigibile; contestava il criterio di calcolo effettuato dall’opposta in via presuntiva senza il conforto di strumenti tecnico/scientifici che oggettivamente fossero in grado di misurare l’effettivo dovuto in presenza di un eventuale prelievo fraudolento. Contestava la retrodatazione del presunto prelievo irregolare ai cinque anni precedenti all’anno 2019 poiché nessuna norma prevedeva la possibilità per l’azienda di retroagire presuntivamente nell’esigere e richiedere supplementi di pagamento in presenza di prelievi fraudolenti. Concludeva chiedendo accogliersi l’opposizione e revocare il d.i.

Si costituiva l’opposta rilevando l’inapplicabilità alla fattispecie dell’istituto della sospensione poiché non vi sarebbe il conflitto tra giudicato penale e giudicato civile, previsto dall’art. 295 c.p.c., atteso che la sig.ra Z.E. potrebbe, anche nell’ ipotesi in cui non abbia materialmente realizzato (o commissionato) la contestata manomissione, non v’era dubbio che ella abbia sfruttato a proprio vantaggio l’illecita erogazione di energia elettrica determinata dall’allaccio abusivo accertato in data 12.03.2019 da E.D. alla presenza della stessa opponente. Rilevava la fondatezza della pretesa creditoria di S.E.N., traendo questa origine dalle verifiche e dagli accertamenti condotti in data 12.03.2019 dai tecnici di E.D. S.p.A., incaricati di pubblico servizio, presso il punto di prelievo ubicato in N. (C.), via S. n. 111, contraddistinto dal N. POD (…), associato alla fornitura di energia elettrica per usi domestici. Nel corso di tale operazione, i predetti tecnici accertatori rilevavano e verbalizzavano quanto segue: “CE SCALOTTATO MANOMESSO CODICE (…) MATR. (…) IDENTIFICATO DELLA SUDDETTA FORNITURA; E PRECISAMENTE SIGILLI CASA COSTRUTTRICE MANOMESSI (TENONI POSTERIORI MANOMESSI; CALOTTA FRONTALE ASPORTABILE CON RISCONTRO SPINETTA CIRCUITO SGANCIO INTERRUTTORE ASPORTATA DALLA SUA SEDE, SALDATURE CIRCUITO STAMPATO CASA COSTRUTTRICE RIFATTE ALTERATE”. Al termine delle operazioni i tecnici provvedevano a rimuovere e repertare, in busta sigillata n. BST 0135678, il contatore manomesso e ad installarne uno nuovo avente n. 18E4ELM1 e matricola (…); pertanto, la fornitura non veniva distaccata. Rilevava che S.E.N. S.p.A., ha emesso la fattura n. (…) del 21.08.2019, azionata in sede monitoria, sulla scorta della tabella di ricostruzione dei consumi elaborata e trasmessa dal competente Distributore, che l’importo fatturato era riferito al periodo “agosto 2014 – giugno 2018”; precisava che a nulla rilevava il deposito delle bollette regolarmente pagate dal 2014 al 2018 in relazione alla fornitura di energia elettrica a lei contrattualmente intestata: ciò in quanto la fattura sulla quale si fonda la pretesa creditoria della società odierna opposta si riferiva solo ed esclusivamente agli ulteriori consumi di cui la sig.ra Z.E. aveva illecitamente beneficiato, secondo quanto accertato e ricostruito dal competente Distributore, grazie alla manomissione del misuratore rilevata a seguito del sopralluogo del 12.03.2019. Rilevava, sul piano probatorio, che in sede monitoria S.E.N. S.p.A. ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo attraverso la produzione dell’estratto autentico notarile del libro giornale dei crediti in contenzioso che costituiva senza dubbio “idonea prova scritta”, ai fini dell’accoglimento del ricorso introduttivo del procedimento monitorio.

Rigettata la richiesta di ctu la causa veniva spedita per le conclusioni. Assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. solo parte opponente provvedeva al deposito della comparsa conclusionale.

MOTIVI

In diritto preliminarmente si osserva che l’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12 agosto 2004, n. 15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. n. 15702 del 2004 cit.).

Dall’affermazione di tale principio generale discende che l’accertamento della fondatezza dell’azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso.

Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.

Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l’emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.

Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l’osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell’art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l’emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.

A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all’esercizio dell’impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib. Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101).

Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe dunque sull’opposto l’onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull’opponente l’onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.

Parte opponente ha prodotto la sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Gela in data 30.11.2022 dall’imputazione di sottrazione fraudolenta di energia.

Dalle motivazioni si evince che il giudicante ha riscontrato essere contrastanti le risultanze dell’ispezione in quanto, se da un lato si riscontravano delle manomissioni, in sede di accesso, a sorpresa, effettuato dal personale del servizio elettrico, non veniva però riscontrato nulla di anomalo, essendo la percentuale di errore del 2,09 % rilevata rientrante nella norma e che al momento della verifica non risultava alcuna anomalia; veniva inoltre accertato nel giudizio penale che le manomissioni, benché astrattamente idonee ad alterare la misurazione del prelievo, non avevano incidenza sulla effettiva misurazione dei consumi. È stato dunque accertato che l’errore di misurazione era talmente esiguo (2,09%) che contrastava con la misurazione dei consumi, di cui non è stato chiarito il criterio di computazione. Che vi era incompatibilità logica e giuridica tra il verbale di misurazione e il consumo stimato in via presuntiva. Per tali motivi l’opponente veniva assolta.

Ne discende il completo accoglimento dell’opposizione proposta da Z.E. essendo rimasto sprovvisto di sostegno probatorio il credito ingiunto. Il particolare l’opposto non ha chiarito in forza di quali criteri sia stata computata la cifra ingiunta, non essendo riconducibile tale importo al solo errore del 2,09% riscontrato in sede di verifica.

Il decreto ingiuntivo andrà pertanto revocato.

Le spese della lite sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 secondo il criterio della soccombenza, sulla scorta del valore (Euro5260,00), per le quattro fasi del giudizio, ai valori medi, in favore dello Stato avendo l’opponente diritto al beneficio del gratuito patrocinio.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza e\o eccezione così provvede: accoglie l’opposizione proposta da Z.E.. Revoca il decreto ingiuntivo n. 275/2020 del 31.07.2020.

Liquida le spese del procedimento in Euro 5077,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dello Stato e a carico di S.E.N. s.p.a.

Conclusione
Così deciso in Gela, il 9 dicembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 10 dicembre 2024.