Articolo 23 L. 18 aprile 1975, n. 110 – Armi clandestine
L’articolo 23 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, affronta la questione delle armi clandestine. Questa disposizione punisce chiunque fabbrica, introduce, esporta, commercia o detiene armi o canne clandestine. La dottrina sottolinea l’importanza di questa norma nel contesto della regolamentazione delle armi, evidenziando la necessità di prevenire la circolazione e l’uso di armi non registrate o modificate illegalmente.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 23 L. 18 aprile 1975, n. 110 – Armi clandestine
Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver fabbricato, introdotto, esportato, commerciato o detenuto armi o canne clandestine. Ecco alcuni esempi di condotte che potrebbero costituire reato ai sensi di questa legge:
- Fabbricare armi senza le necessarie autorizzazioni.
- Introdurre armi non registrate nel territorio nazionale.
- Esportare armi senza le dovute licenze.
- Commerciare armi senza rispettare le normative vigenti.
- Detenere armi senza la dovuta registrazione.
- Modificare i numeri di catalogo o di matricola delle armi.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 23 L. 18 aprile 1975, n. 110 – Armi clandestine
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 23 L. 18 aprile 1975, n. 110 – Armi clandestine e note procedurali
La pena prevista per questo reato è la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro per chi fabbrica, introduce, esporta, commercia o cede armi o canne clandestine. La pena per chi detiene armi o canne clandestine è la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro. La pena per chi porta in luogo pubblico o altera i numeri di catalogo è la reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro.
Testo dell’articolo 23 L. 18 aprile 1975, n. 110 codice penale
(..) È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all’art. 11( …)
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