Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 23 L. 18 aprile 1975, n. 110 – Armi clandestine

Articolo 23 L. 18 aprile 1975, n. 110 – Armi clandestine

L’articolo 23 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, affronta la questione delle armi clandestine. Questa disposizione punisce chiunque fabbrica, introduce, esporta, commercia o detiene armi o canne clandestine. La dottrina sottolinea l’importanza di questa norma nel contesto della regolamentazione delle armi, evidenziando la necessità di prevenire la circolazione e l’uso di armi non registrate o modificate illegalmente.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 23 L. 18 aprile 1975, n. 110 – Armi clandestine

Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver fabbricato, introdotto, esportato, commerciato o detenuto armi o canne clandestine. Ecco alcuni esempi di condotte che potrebbero costituire reato ai sensi di questa legge:

  • Fabbricare armi senza le necessarie autorizzazioni.
  • Introdurre armi non registrate nel territorio nazionale.
  • Esportare armi senza le dovute licenze.
  • Commerciare armi senza rispettare le normative vigenti.
  • Detenere armi senza la dovuta registrazione.
  • Modificare i numeri di catalogo o di matricola delle armi.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 23 L. 18 aprile 1975, n. 110 – Armi clandestine

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 23 L. 18 aprile 1975, n. 110 – Armi clandestine e note procedurali

La pena prevista per questo reato è la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro per chi fabbrica, introduce, esporta, commercia o cede armi o canne clandestine. La pena per chi detiene armi o canne clandestine è la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro. La pena per chi porta in luogo pubblico o altera i numeri di catalogo è la reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro.

Testo dell’articolo 23 L. 18 aprile 1975, n. 110 codice penale

(..) È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all’art. 11( …)

Contatta l’Avvocato Davide Tutino – Avvocato Penalista

Se sei indagato o accusato per il reato previsto dall’articolo 23 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, rubricato “Armi clandestine”, e hai bisogno di una consulenza legale su questo argomento, puoi inviare una email a davide@tutino.sicilia.it o chiamare lo studio legale al numero 0959991325 o al mobile 3923838383. In alternativa, puoi contattare l’Avvocato Davide Tutino anche mezzo Whatsapp:Logo WhatsApp